Avviso a commercianti, esercenti e lavoratori per il 15 ottobre

Circolano in questi giorni istruzioni delle varie associazioni di categoria che si arrogano il diritto di interpretare pedissequamentele norme del decreto legge 127 del 21 settembre 2021 che istituisce il certificato verde sui luoghi di lavoro.

Posto che si tratta di un decreto del tutto illegale, incostituzionale e contrario alle dichiarazioni sui diritti dell’uomo sottoscritti dalla nostra Repubblica, come anche tutti gli altri decreti ivi compresi quelli convertiti in legge sul certificato verde, e che è

ILLEGALE, perché contraddice il Regolamento europeo 953, che vieta qualsiasi discriminazione nei confronti dei non vaccinati anche per scelta e che, essendo secondo l’ordinamento europeo fonte di legge superiore a qualsiasi legge e decreto dello Stato italiano, va applicato tale e quale in tutte le sue parti ed è direttamente vincolante negli Stati membri, pertanto il decreto legge 127 (e le leggi relative al green pass) contraddice il divieto di discriminazione, non comporta l’elemento di facoltatività prescritto dall’Europa, e deve essere nulli di fatto;

INCOSTITUZIONALE, perché viola il divieto di trattamento sanitario obbligatorio dell’art 32 della Costituzione che recita che unicamente una legge può derogare a tale divieto, e che tale trattamento non può in alcun caso superare il limite della dignità umana, superato comunque nel caso di un trattamento sperimentale come lo sono I sieri genici covid19;

INCOSTITUZIONALE perché subordina l’esercizio dei nostri diritti fondamentali tutelati dalla nostra Carta, in primis il lavoro sul quale la Repubblica si fonda!, a un lasciapassare coercitivo e umiliante;

DISUMANO perché viola i diritti fondamentali delle Dichiarazioni dei diritti dell’uomo che vietano qualsiasi discriminazione nei confronti degli umani e perché infrangono il Codice di Norimberga che vieta qualsiasi consenso estorto, con il ricatto, la coercizione o l’inganno alla sperimentazione di un farmaco qual è il siero anti Cov Sars2 propinato come panacea universale per l’uscita da questa epidemia;

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E pertanto qualsiasi ambiguità nel testo di un atto normativo che senza alcuna ambiguità è illegale e incostituzionale, sia dal punto di vista dell’ordinamento nazionale sia da quello europeo e internazionali, va risolta e dissipata nel senso di rispetto dei diritti umani e costituzionali.

Invece CONFESERCENTI – e come essa tutte le associazioni di categoria – sta facendo circolare un comunicato sul decreto legge 127, che asseconda completamente la digitalizzazione aggressiva dei “soggetti” italiani nella cieca obbedienza alle condizionalità implicite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dei fondi prestati dall’UE per la “ripresa” italica, in cambio di “green” elettrico e digitalizzazione monetaria.

Essa scrive in un suo messaggio del 23 settembre:

“Scatterà l’obbligo di esibire il green pass per accedere al luogo di lavoro per il personale dipendente delle attività private”

Il decreto invece recita: “al personale (…) ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro (…) è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19”, che significa che solo su richiesta del datore di lavoro tale certificato dev’essere posseduto ed esibito e solo su richiesta, con il consenso del lavoratore, tale certificato può essere scaricato.

Confesercenti continua adducendo che tale obbligo è valido anche per “i titolari delle attività imprenditoriali per l’accesso ai locali”. Ma nessun comma di legge di detto decreto stabilisce l’obbligo per i titolari di impresa di esibirsi e controllarsi il certificato per entrare nei PROPRI locali aziendali.

Anzi, per le aziende di meno di 15 dipendenti, il decreto recita: “dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (..) il datore di lavoro può sospendere il lavoratore (…) per un periodo non superiore ai dieci giorni, rinnovabili per una sola volta”. Ciò significa che basta che il datore di lavoro non RICHIEDA il certificato e non SOSPENDA l’eventuale lavoratore.

Il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato ma non sarà sospeso né licenziato e la privazione di stipendio potrà essere facilmente indennizzata davanti a un tribunale del lavoro, se il popolo italiano rispetta e difende l’articolo 1 della Costituzione.

Per I datori di lavoro si dispone che “sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni” ovverosia quelle che recitano che “ai lavoratori è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione”. L’obbligo è per il momento sfumato e riguarda la verifica di qualcosa che è su richiesta.

In quanto all’organizzazione delle verifiche, il testo dispone che I datori di lavoro “definiscono, entro il 15 ottobre, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui sopra, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”. Non è specificato come vanno definite le modalità, ma logicamente le verifiche si potranno fare a campione, perché non sarà possibile effettuarle all’accesso.

In caso di violazione si rischia una sanzione amministrativa – non la chiusura – facilmente impugnabile, che varia da 600 a 1500 euro. Ma sarà facile convincere il funzionario di turno che è responsabile “secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti” (art 28 Costituzione + artt 66 L121/1981, 1349 D Lgs 66/2010 e 729 DPR 90/2010)!!

Se accettate di scaricare e di utilizzare la app del Green pass, sappiate che esso è irreversibile, un cambio monetario terrificante verso una moneta digitale su Blockchain, personalizzata – come I biglietti di parcheggio nuovi – per niente anonima né al portatore, a scadenza (12 mesi), non trasferibile o utilizzabile unicamente per determinati settori (bonus vacanze, bonus terme, bonus casa, reddito di cittadinanza ecc.), a ricatto/riscatto, in contropartita dei nostri dati biometrici: inizia con la Proof of Vaccination.

Tracciamento totale e collegamento tra tessera sanitaria, fascicolo sanitario elettronico, la App IO di PagoPa Spa, la app Immuni, lo spid e la Cie i pagamenti alla PA, e prossimamente il cassetto fiscale con Spid e Cie, gestite dalla società di gestione dei dati dell’agenzia delle entrate, la Sogei; sono le caratteristiche della nuova moneta schiavizzante!

Il nuovo Credito Sociale cinese in Italia!

NON BISOGNA SCARICARLO- NON BISOGNA DARE IL CONSENSO, NON BISOGNA UTILIZZARLO

28 settembre 2021

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