Protocollo 31 trattati UE

PROTOCOLLO (n. 31) – segnalato nel 2013 sul mio facebook  https://www.facebook.com/nicoletta.forcheri/posts/10201666356755028

SULLE IMPORTAZIONI NELL’UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI DEL PETROLIO RAFFINATI NELLE ANTILLE OLANDESI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO apportare precisazioni sul regime degli scambi applicabile alle importazioni nell’Unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea:

Articolo 1

Il presente protocollo è applicabile ai prodotti del petrolio delle voci 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffina, cere di petrolio o di scisti e residui paraffinosi) e 27.14 della nomenclatura di Bruxelles importati per il consumo negli Stati membri.

Articolo 2

Gli Stati membri si impegnano ad accordare ai prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi i vantaggi tariffari derivanti dall’associazione di queste ultime all’Unione, alle condizioni previste dal presente protocollo. Queste disposizioni sono valide, qualunque siano le norme d’origine applicate dagli Stati membri.

Articolo 3

1. Qualora la Commissione, su domanda di uno Stato membro o di iniziativa propria, costati che le importazioni nell’Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, sotto il regime previsto al precedente articolo 2, provocano effettive difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri, essa decide che i dazi doganali applicabili a dette importazioni saranno introdotti, aumentati o reintrodotti dagli Stati membri interessati, nella misura e per il periodo necessario per far fronte a questa situazione. Le aliquote dei dazi doganali così introdotti, aumentati o reintrodotti non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti.

2. Le disposizioni previste nel precedente paragrafo potranno essere applicate quando le importazioni nell’Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi raggiungono due milioni di tonnellate l’anno.

3. Le decisioni prese dalla Commissione a norma dei precedenti paragrafi, ivi comprese quelle intese a respingere la domanda di uno Stato membro, sono comunicate al Consiglio. Questo può occuparsene su richiesta di qualsiasi Stato membro e può, in qualunque momento, modificarle o annullarle.

Articolo 4

1. Se uno Stato membro ritiene che le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro, sotto il regime previsto al precedente articolo 2, provochino effettive difficoltà sul suo mercato e che è necessaria un’azione immediata per farvi fronte, può decidere, di propria iniziativa, di applicare a queste importazioni dazi doganali le cui aliquote non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti. Esso notifica questa decisione alla Commissione, che decide, entro un mese, se le misure adottate dallo Stato possano essere mantenute o se debbano essere modificate o soppresse. Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3, sono applicabili a questa decisione della Commissione.

2. Qualora le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi vengano effettuate, direttamente o attraverso un altro Stato membro, in uno o più Stati membri dell’Unione europea e superino in un anno civile i quantitativi indicati nell’allegato al presente protocollo, le misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 da questo o da questi Stati membri per l’anno in corso saranno considerate legittime: la Commissione, dopo essersi assicurata che i quantitativi fissati sono stati raggiunti, prenderà atto delle misure adottate. In tal caso, gli altri Stati membri si asterranno dal ricorrere al Consiglio.

Articolo 5

Se l’Unione decide di applicare restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti del petrolio di qualsiasi provenienza, queste potranno essere applicate anche alle importazioni di tali prodotti provenienti dalle Antille olandesi. In questo caso, sarà assicurato alle Antille olandesi un trattamento preferenziale rispetto ai paesi terzi.

Articolo 6

1. Le disposizioni previste agli articoli da 2 a 5 saranno riesaminate dal Consiglio, che delibera all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, in occasione dell’adozione di una definizione comune dell’origine per i prodotti del petrolio provenienti dai paesi terzi o dai paesi associati, o in occasione di decisioni prese nell’ambito di una politica commerciale comune per i prodotti in questione, o dell’instaurazione di una politica energetica comune.

2. Tuttavia, al momento di questa revisione dovranno comunque essere mantenuti per le Antille olandesi vantaggi equivalenti in forma appropriata e per un quantitativo di almeno due milioni e mezzo di tonnellate di prodotti del petrolio.

3. Gli impegni dell’Unione relativi ai vantaggi di portata equivalente di cui al paragrafo 2 del presente articolo potranno essere oggetto, in caso di bisogno, di una ripartizione per paese, tenendo conto dei quantitativi indicati nell’allegato al presente protocollo.

Articolo 7

Per l’esecuzione del presente protocollo, la Commissione è incaricata di seguire lo sviluppo delle importazioni negli Stati membri di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne assicura la diffusione, tutte le informazioni utili a questo scopo, secondo le modalità amministrative che essa raccomanda.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO

Per l’applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 4 del protocollo sulle importazioni nell’Unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, le Alte Parti Contraenti hanno deciso che i 2 milioni di tonnellate di prodotti del petrolio delle Antille siano ripartiti come segue tra gli Stati membri:

Germania

625000 tonnellate

Unione economica belgo-lussemburghese

200000 tonnellate

Francia

75000 tonnellate

Italia

100000 tonnellate

Paesi Bassi

1000000 tonnellate

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