R.D. 28 aprile 1910, n. 204 – Testo unico di legge sugli Istituti d’emissione – Wikisource

Sorgente: R.D. 28 aprile 1910, n. 204 – Approvazione dell’annesso testo unico di legge sugli Istituti d’emissione – Wikisource

 

La riserva è sempre stato un bluff. Persino in regime di moneta oro la riserva dev’essere minimo del 40%. Le banconote pagabili a vista sono in teoria sempre convertibili in moneta metallica tranne che per quell’anno è sospeso l’obbligo di convertibilità [sic]. Nella riserva obbligatoria del 40% una percentuale fino al 15% può essere costituita da cambiali sull’estero, certificati di somme depositate in cc all’estero presso grandi banche di emissione, i banchieri e le banche corrispondenti del tesoro; e da buoni del tesoro britannico, e in genere buoni del tesoro di Stati esteri a scadenza anche superiore ai tre mesi..

Capo II

CAMBIO DEI BIGLIETTI

Art. 8. (Art. 33, legge 10 agosto 1893, n. 449 – Art. 5, allegato F, e art. 6, allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339).

I possessori dei biglietti a vista al portatore hanno diritto di chiederne all’Istituto emittente il cambio in moneta metallica, avente corso legale nel Regno: in Roma e nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Verona, Venezia.

Però, fino a nuova disposizione legislativa, e finchè rimanga sospeso l’obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica, il baratto dei biglietti degli Istituti di emissione potrà aver luogo in biglietti di Stato o in ispecie metalliche.

In quest’ultimo caso gli Istituti medesimi avranno facoltà di esigere dal portatore dei rispettivi biglietti il pagamento del prezzo del cambio delle specie metalliche, secondo la quotazione del giorno nella Borsa più vicina.

Art. 9. (Art. 2, legge 30 giugno 1891, n. 314 – Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449 – Legge 24 dicembre 1908, n. 723).

I biglietti della Banca D’Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia hanno corso legale a tutto l’anno 1909 nelle Provincie in cui sia uno stabilimento o una rappresentanza dell’Istituto che li ha emessi, coll’incarico di operarne il baratto nei modi determinati dall’articolo precedente.

Gli Istituti possono prendere accordi per la rappresentanza reciproca agli effetti del cambio.

Art. 10. (Art. 17, legge 7 aprile 1881, n. 133).

Il Governo del Re potrà ricevere nelle sue casse i biglietti degli Istituti di emissione, anche quando non avranno più corso legale.
Capo III

RISERVA

Art. 11. (Art. 6, legge 19 agosto 1893, n. 449 – Art. 31, legge 8 agosto 1895, n. 486 – Art. 19, convenzione 28 novembre 1896, già citata – Art. 13, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 – Art. 7, 8 e 9, legge 3 marzo 1898, n. 47 – Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45 – Art. 4, legge 27 dicembre 1903, n. 499 – Art. 19, legge 7 luglio 1905, n. 350).

La riserva degli Istituti di emissione non può essere inferiore al 40 per cento della circolazione nel limite normale di cui all’articolo 6.

La parte metallica è costituita di moneta legale italiana metallica, di monete estere ammesse a corso legale nel Regno e di verghe di oro e deve essere composta almeno per tre quarti in oro.

Le monete divisionali d’argento possono essere imputate nella riserva metallica degli Istituti di emissione soltanto fino al 2 per cento dell’ammontare della medesima.

A fare parte della riserva nella misura del 40 per cento anzidetta sono ammessi:

1° cambiali sull’estero con firme di prim’ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro;

2° certificati di somme depositate in conto corrente all’estero presso le grandi Banche di emissione o presso i banchieri e le Banche corrispondenti del tesoro;

3° buoni del tesoro britannico e, in generale, buoni del tesoro di Stati forestieri a scadenza anche superiore ai tre mesi, salvo il disposto del capoverso dell’art. 14;

nei limiti seguenti:

per la Banca d’Italia, sino all’11 per cento;

per il Banco di Napoli, sino al 15 per cento, salvo il disposto dell’art. 13, a condizione però che l’8 per cento sia impiegato esclusivamente in buoni del tesoro di Stati forestieri;

per il Banco di Sicilia, sino al 15 per cento.

Le cambiali, i certificati e i buoni del tesoro predetti devono essere pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell’Unione monetaria latina.

I certificati di somme depositate in conto corrente all’estero non possono, in nessun caso, rappresentare un valore superiore al 3,50 per cento della circolazione suddetta.

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